Art.9 “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.
Mai come oggi la realtà dimostra in modo drammatica l’importanza di questa norma e l’attualità di una Costituzione che guardava lontano includendo il “paesaggio” nella sua tutela. Una norma d’avanguardia se si pensa agli anni in cui fu scritta, che non ha avuto subito l’attuazione che meritava anche se nel tempo la coscienza del suo rilievo è cresciuta; più nella società, invero, che nella politica e nell’amministrazione. I temi culturali e ambientali hanno poco peso nel nostro paese e le conseguenze stanno davanti agli occhi. Eppure passi avanti se ne sono fatti. Già nel 1986 la legge (n.89) ha istituito il ministero dell’Ambiente e introdotto norme in materia di “danno ambientale”.
Il collegamento dell’art.9 con l’art. 32, che tutela la salute, ha consentito alla giurisprudenza di ricavarne il diritto all’ambiente salubre, con notevoli implicazioni in tema di difesa dall’inquinamento, tema oggi in primo piano a livello mondiale. Paesaggio e patrimonio storico e artistico sono messi insieme in una norma intelligente che ne fa un valore unitario assieme alla cultura cui è dedicato il primo comma: il disinteresse – se non il disprezzo – per questi valori, ha consentito lo scempio del territorio provocando disastri estetici e ambientali. Nonostante i divieti si è costruito in zone a rischio di frana, sulle rive del mare e dei laghi. Il fatto che la Costituzione unisca in una stessa norma la cultura e la tutela di quel complesso patrimonio dimostra l’ampia visione dei Costituenti.
Sulla stessa linea è il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” del 2004 (modificato nel 2006 e nel 2008). Il concetto di “paesaggio” è ampio: la tutela dell’art. 9 si sostanzia nella protezione di quei beni che hanno “valore estetico-culturale” ha detto la Corte Costituzionale fin dal1982; il paesaggio “deve ritenersi comprensivo di ogni elemento naturale e umano attinente alla forma esteriore del territorio” (sent.39 1986), e la salvaguardia dell’ambiente va considerata “come diritto della persona e interesse fondamentale della collettività”, in “una concezione unitaria del bene ambientale, comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali”. Oltre ad “acqua, aria, suolo e territorio in tutte le sue componenti”, include la preservazione “dei patrimoni genetici terrestri o marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale e in definitiva, la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni” (sent. 210/1987).
di Lorenza Carlassarre per “Il Fatto Quotidiano”
Ho menzionato l’acqua di cui proprio in queste ore si discute la privatizzazione, trasformandola da bene comune in merce ,da diritto a oggetto di speculazione. L’art. 9 impone alla Repubblica il compito di promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica. E’ un compito costituzionalmente imposto cui gli organi pubblici non possono legittimamente sottrarsi, il Parlamento in primo luogo: una legge in contrasto con l’art. 9, comma 1, dovrebbe considerarsi incostituzionale. Che dire di leggi che tagliano i fondi per la ricerca? O per la conservazione del patrimonio artistico? Penso, in particolare ai tagli alla formazione degli esperti del restauro, preziosi e insostituibili, di cui troppo poco si parla. Negletta è la scuola, cui in democrazia dovrebbe essere rivolta prioritaria attenzione perché strettissimo è il legame fra cultura e democrazia che esige cittadini coscienti e informati. L’insufficiente diffusione della cultura “fa ostacolo all’introduzione del suffragio universale”, scrivevano i giuristi dell’Ottocento. L’esclusione dal diritto di voto per chi ne era privo è la conferma crudele di quel legame.
E tra gli “ostacoli” da rimuovere per realizzare l’eguaglianza (art. 3, comma 2) sta in primo piano l’ignoranza: il divario culturale è una fonte di diseguaglianza pesante, è divario di potere. La Repubblica (in tutte le sue componenti, le regioni in primo luogo) deve promuovere la cultura, non però egemonizzarla. In un sistema plurale, in un sistema che si definisca democratico, non può esistere una cultura unica; indirizzi culturali diversi, anche minoritari, debbono trovare spazio e tutela. Si apre qui il discorso difficile dei mezzi di diffusione della cultura , tra i quali ha – dovrebbe avere – un ruolo primario la televisione. Ma, da un lato, il pluralismo radiotelevisivo è assente all’interno del servizio pubblico e nel sistema complessivo nonostante le numerose sentenze della Corte Costituzionale che invano parlava (sent. 112, 1993) di “favorire l’accesso al sistema radiotelevisivo del massimo possibile di voci diverse – in modo che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti”.
Dall’altro lato si registra un degrado culturale crescente: la prima causa è la rincorsa all’audience, al medio consenso quasi che la televisione debba riflettere solo i valori dominanti e gli umori del pubblico giocando al ribasso, assieme al discorso economico, in parte collegato, e l’idea della cultura come merce. Ma c’è qualcosa di più profondo e grave: l’arte introduce elementi inquietanti che fanno riflettere; più comodo e conveniente è dunque rifugiarsi nella facile banalità (puntate interminabili di narrazioni insulse o di scatole da aprire) così si evita il pensiero. Gli stessi dibattiti con “esperti”, dove nessuno riesce a finire un discorso, portano a questo. Bobbio metteva in guardia dal “piccolo sapiente” per il quale il nodo dei problemi non va sciolto, ma tagliato. Ma per tagliarlo “non è necessaria la ragione (che è l’arma dell’uomo di cultura). Basta la spada”.