Accertamento per omessa e/o infedele denuncia relativamente ai tributi locali, la presa di posizione di organizzazioni sindacali, testate giornalistiche, blog locali etc etc che lamentano e contestano l’illegittimità di tali avvisi facendo presente che gli stessi sono stati inviati oltre i termini di prescrizione quinquennali previsti per Legge.
Di tutt’altro parere è la presa di posizione del meetup Castelvetrano Selinunte che ritiene tale contestazione alquanto lacunosa, di natura tecnica e soggetta ad interpretazioni legislative (vedasi varie sentenze della Corte di Cassazione) e che porterebbero tutti i cittadini, singolarmente, ad attivare una procedura di contestazione alquanto lunga e costosa e senza la certezza dell’accoglimento dell’annullamento dell’avviso di accertamento.
Il meetup Castelvetrano Selinunte in merito a tale problematica, fa presente al Sig. Sindaco ed alla cittadinanza tutta quanto segue:
1) L’accertamento viene emesso dal Comune in presenza di omessa denuncia, ovvero di denuncia infedele e non anche nel caso di mero omesso versamento. L’omesso versamento può essere oggetto di accertamento solo se abbinato ad una delle due ipotesi citate, cioè l’omessa denuncia o la denuncia infedele.
2) Invece, se il contribuente è già stato individuato dal Comune quale soggetto passivo d’imposta a seguito di una denuncia non contestata, l’omesso versamento non richiede alcun accertamento.
Peraltro, la normativa consente al Comune di procedere direttamente alla liquidazione della T.I.A
ed alla conseguente iscrizione a ruolo quando è determinata attraverso la meccanica applicazione
dei ruoli dell’anno precedente e dei dati in essi contenuti, e soprattutto allorquando, come nel caso
in specie, il Comune abbia già regolarmente notificato un avviso di pagamento che contenga anche
la comminatoria della riscossione coatta in caso di omesso pagamento entro i termini previsti. Né
può giustificarsi l’uso dell’accertamento per contestare anche la sanzione e gli interessi maturati a
seguito dell’omesso pagamento, atteso che la normativa vigente consente al Comune impositore di
irrogare mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato
pagamento dei tributi.
3) L’invio di questi avvisi di accertamento nella loro forma e contenuto dimostrano e certificano, per
l’Amministrazione Comunale, che i cittadini castelvetranesi non hanno MAI pagato per i tributi
locali tra i quali la T.I.A e, cosa gravissima questo anche per gli anni antecedenti al 2010.
(logica vuole che se i cittadini avessero già pagato per gli anni antecedenti al 2010, nessuna e poi
mai nessuna richiesta di accertamento per omessa dichiarazione, poteva essere notificata ai contribuenti)
4) il percorso amministrativo che supporta le pretese tributarie richieste ai cittadini/contribuenti deve
essere immune da vizi di legittimità
Considerate le lamentele dei nostri concittadini che fanno notare che ancora una volta saranno costretti a recarsi presso gli uffici comunale per dimostrare di avere già pagato il tributo, oppure di non essere più in possesso dell’immobile e di averlo già comunicato all’Ufficio Tributi, oppure che lo stesso è da diversi anni occupato da altro nucleo familiare iscritto già a ruolo, etc etc (dati tutti questi già in possesso dell’Ufficio Tributi) è evidenziato dal fatto che nessun tipo di accertamento è stato fatto, in quanto anche se si sono consultati i dati dell’Agenzia del Territorio gli stessi non sono stati incrociati, così come asseritamente confermato nella missiva, con i dati delle utenze elettriche, e OVVIAMENTE neanche con la banca dati in possesso del Comune e con i dati facilmente reperibili presso l’Ufficio Anagrafe dello stesso Comune.
Si fa presente che il Comune ha da sempre fatto pagare il tributo attingendo alla PROPRIA banca dati ed alle relative iscrizioni a ruolo , e questo per gli anni antecedenti al 2004, che dal 2005 al 2009 la gestione in maniera illegittima è stata portata avanti dalla Belice Ambiente che ha acquisito COPIA della banca dati del Comune di Castelvetrano ed aggiornandola continuamente, che dal 2010 la gestione è tornata nelle mani del Comune di Castelvetrano, al quale la BELICE AMBIENTE ha dovuto per Legge riconsegnare la banca dati aggiornata al 31/12/2009.
Considerato quanto sopra si chiede l’annullamento degli avvisi in questione ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Generale per la Disciplina delle Entrate Comunali Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 25/03/1999 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20 /04/2010.
Considerato, altresì, che da fonti di stampa si apprende che è stata una ditta esterna ad avere accertato l’omessa/infedele denuncia della TIA 2010 si chiede, in caso affermativo della notizia di stampa:
a) di conoscere il nome della Ditta incaricata ad espletare tale attività accertativa;
b) copia del contratto che regola i rapporti tra le parti;
c) il nome del Funzionario Comunale che è stato incaricato di vigliare sull’attività della ditta in
questione e che avrebbe dovuto nello specifico, CONTROLLARE se la stessa ha operato e continua
ad operare conformemente a Legge.
A parere del meetup Castelvetrano Selinunte nessuna operazione accertativa è stata posta in essere dal soggetto incaricato e che la
stessa risulta essere soltanto una mera operazione di trascrizioni di dati vecchi ed obsoleti, che non
hanno di fatto nessuna valenza impositiva nei confronti dei nostri concittadini.
A tal fine si chiede all’Amministrazione comunale di attivare i controlli interni ai sensi dell’art. 2 del
Regolamento Sui Controlli Interni (art. 147 TUEL e s.m.i. – D.L. 174/2012) Approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 9 del 27 febbraio 2013.
In attesa di risposta, si comunica che dopo la lettura di tali documenti il meetup Castelvetrano Selinunte valuterà o meno le
ulteriori azioni da intraprendere.
Castelvetrano lì 26/01/2016
View Comments
In ogni caso l'80% delle raccomandate, sono state inviate nella prima settimana di Gennaio "2016"...quindi, prescrizione!!...il sito delle poste svela...