Per i giudici della Corte d’Appello di Palermo al tunisino Chamari Hamdi, 29 anni, residente a Campobello di Mazara, non va applicata la sorveglianza speciale. A deciderlo è stata la quinta sezione della Corte, alla quale l’avvocato Lilla Lo Sciuto aveva presentato ricorso, avverso la decisione della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani. Il collegio presieduto dal giudice Piero Grillo aveva applicato al giovane tunisino la sorveglianza speciale (con obbligo di residenza) di due anni e sei mesi, riducendo l’originale richiesta di 5 anni avanzata dalla Questura di Trapani e dalla Procura di Palermo.
La storia di Chamari Hamdi nel 2013, quando il giovane venne arrestato, finì alla ribalta della cronaca nazionale, perché il tunisino, accusato di terrorismo internazionale, avrebbe fatto parte di un’associazione di matrice islamica finalizzata al compimento di atti di terrorismo in Italia e all’estero. Per questo la Procura del Tribunale di Bari lo arrestò insieme ad altri 5 tunisini, dalle risultanze, tra le altre prove, di intercettazioni telefoniche tra gli arrestati, risalenti al 2009. Il giovane è stato rinchiuso in carcere per 2 anni e 8 mesi. In primo grado Chamari Hamdi è stato condannato a 3 anni e 4 mesi, pena confermata in Appello ma la Corte di Cassazione, nel luglio del 2016, ha annullato la sentenza di secondo grado senza rinvio, perché il fatto non sussiste. A maggio 2016 la Procura di Palermo e a dicembre dello stesso anno il Questore di Trapani propongono l’applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Campobello di Mazara per cinque anni: Chamari Hamdi è un soggetto socialmente pericoloso. Carabinieri e Polizia – così come citano i giudici nel decreto di applicazione della misura – individuano il Chamari come assiduo frequentatore di luoghi di culto islamico, con funzioni, tavolta, di Imam.
Ma nella proposta inseriscono ulteriori elementi «che – scrivono i giudici del Tribunale di Trapani – contribuiscono a rafforzare un giudizio di pericolosità attuale, consistente nella continuazione di una condotta volta al proselitismo e al rafforzamento dei propositi nei soggetti che vogliano intraprendere la via del terrorismo». La Corte d’Appello di Palermo, invece, nel decreto che ha annullato la sorveglianza speciale a Chamari Hamdi, ha spiegato «che non c’era alcuna dimostrazione della messa in atto di atti preparatori obiettivamente rilevanti che la norma indica quale presupposto per l’applicazione della misura di prevenzione».
Sempre secondo i giudici della Corte d’Appello, Chamari Hamdi «più che agente di indottrinamento e di proselitismo, era stato lui il soggetto passivo dell’opera posta in essere da altri». «Dal 2009 (anno al quale si riferiscono le intercettazioni telefoniche utilizzate nel procedimento giudiziario, ndr) e fino al suo arresto nel 2013 il mio assistito ha vissuto a Campobello di Mazara senza essere notato per alcuna attività delittuosa – spiega l’avvocato Lilla Lo Sciuto – e questo è successo anche dopo la scarcerazione. Ecco perché non c’era l’attualità della pericolosità sociale, tesi da me sostenuta e accolta ora dalla Corte d’Appello di Palermo».