Il DL 66/2014 ha riconosciuto, per l’anno 2014, un credito a favore dei lavoratori dipendenti, noto come “bonus 80 euro”. Il Governo ha già fatto manifestato la volontà di rendere tale misura strutturale mediante la legge di Stabilità per il 2015.
Sono tre le cose che necessita conoscere su tale decreto:
I soggetti beneficiari;
L’ammontare del credito;
Le modalità di erogazione del credito.
1. I soggetti beneficiari.
I potenziali beneficiari del credito previsto dal DL 66/2014 sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:
redditi di lavoro dipendente;
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che comprendono tra gli altri: compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative, redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO), compensi per lavori socialmente utili.
2. L’ammontare del credito.
Il credito previsto dal DL 66/2014 ammonta ad un importo base di Euro 640,00, da erogare a partire dal periodo di paga di Maggio 2014 e fino a Dicembre 2014 (Euro 80,00 x Mesi 8 = Euro 640,00).
L’importo base di Euro 640,00 può variare a seconda che si verificano due fattori: uno di tipo reddituale ed uno di tipo temporale.
Fattore Reddituale
Il credito spetta per intero per i redditi fino a Euro 24.000,00, e si riduce proporzionalmente all’aumentare del reddito fino ad azzerarsi, per i redditi compresi tra Euro 24.000,00 ed Euro 26.000,00.
I contribuenti, inoltre, devono avere un’imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni di lavoro dipendente. Questo si verifica solo per i redditi superiori ad Euro 8.000,00, la cosiddetta no tax area. Altri tipi di detrazioni, come ad esempio quelle per familiari a carico, non vanno rilevati.
Sintetizzando il tutto:
Reddito complessivo Credito Spettante
minore 8.000,00 Non spetta credito
tra 8.000,00 e 24,000,00 Spetta 640,00
tra 24,000,00 e 26,000,00 Spetta 640 x (26.000-reddito complessivo) / 2.000
maggiore 26.000,00 Non spetta credito
Esempi:
– Reddito di Euro 10.500,00, il credito spettante è di Euro 640,00;
– Reddito di Euro 25.000,00, il credito spettante è di Euro 640,00 x (26000-25000)/2000 = Euro 320,00;
– Reddito di Euro 24.537,00, il credito spettante è di Euro 640,00 x (26000-24537)/2000 = Euro 468,16;
– Reddito di Euro 27.000,00, il credito spettante è di Euro Zero.
Fattore Temporale
Il credito spetta per intero (di Euro 640,00 o importi minori calcolati per il redditi compresi tra Euro 24.000,00 ed Euro 26.000,00) solo nel caso in cui il contribuente abbia lavorato per l’intero anno solare (365 giorni). In caso contrario è necessario riproporzionarlo al periodo di lavoro effettivamente prestato.
Solo alcuni esempi possono rendere il tutto più chiaro.
– Contribuente assunto in data 01 Marzo 2014 con un reddito complessivo pari ad Euro 10.500,00.
Calcoliamo il credito base: Euro 640,00;
Calcoliamo il periodo di lavoro effettivamente prestato: giorni 306 = 365 – 59 (59 è la somma dei giorni di Gennaio e Febbraio);
Calcoliamo il credito spettante: Euro 640,00 x 306 / 365 = Euro 536,55.
– Contribuente assunto in data 01 Marzo 2014 e licenziato in data 31 Agosto 2014 con un reddito complessivo pari ad Euro 10.500,00.
Calcoliamo il credito base: Euro 640,00;
Calcoliamo il periodo di lavoro effettivamente prestato: giorni 184 = 365 – 181;
Calcoliamo il credito spettante: Euro 640,00 x 184 / 365 = Euro 322,63.
– Contribuente assunto prima del 2014 e licenziato in data 30 Settembre 2014 con un reddito complessivo pari ad Euro 25.500,00.
Calcoliamo il credito base: Euro 640,00 x (26000-25500) / 2000 = Euro 160,00;
Calcoliamo il periodo di lavoro effettivamente prestato: giorni 273 = 365 – 92;
Calcoliamo il credito spettante: Euro 160,00 x 273 / 365 = Euro 119,67.
Da notare, che per effetto della normativa sulle detrazioni per lavoro dipendete, anche i redditi inferiori a Euro 8.000,00 potrebbero ottenere il credito previsto.
Una volta definito l’ammontare complessivo del reddito spettante, tenendo conto dei fattori Reddituale e Temporale, l’importo del credito che troverete in busta paga andrà diviso per 8 (i mesi intercorrenti tra Maggio e Dicembre 2014), sotto la voce (o simili) CREDITO ART. 1 DL 66/2014.
Alcune software di paghe potrebbero calcolare la quota mensile in 245esimi (la somma dei giorni tra Maggio e Dicembre 2014), e quindi si potrebbero avere importi mensili poco superiori o poco inferiori a quanto ci si aspetti. Comunque, il totale si equilibrerà nell’arco degli otto mesi.
3. Le modalità di erogazione del credito.
Nella maggior parte dei casi il credito viene erogato, in busta paga, dai datori di lavoro che sono considerati dalla normativa “Sostituti d’Imposta”.
Chi è il sostituto d’imposta? È un soggetto (pubblico o privato) che per legge sostituisce in tutto o in parte il contribuente nei rapporti con l’amministrazione finanziaria, trattenendo le imposte dovute dai compensi, salari, pensioni o altri redditi erogati e successivamente versandole allo Stato o ad una pubblica amministrazione.
Attenzione, non tutti i datori di lavoro sono sostituti d’imposta, ad esempio nel lavoro domestico (colf e badanti).
In quest’ultimo caso il credito potrà essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2014 (nell’anno 2015 con il Mod. 730 o il Mod. UNICO) e utilizzarlo in compensazione, oppure richiederlo a rimborso.
4. Informazioni Finali.
Un aspetto importante da attenzionare è che il credito è SALVO CONGUAGLIO, significa che il datore di lavoro, con la busta paga di Dicembre o quella del mese di licenziamento, dovrà verificare l’esatta erogazione tenendo conto dei fattori Reddituale e Temporale. Quindi potrebbe esserci la brutta sorpresa di un conguaglio a debito, cioè la somma di quanto ricevuto mensilmente superiore a quanto effettivamente spettante.
Proprio per questo motivo è possibile fare esplicita richiesta per la Rinuncia del Credito, ed eventualmente recuperarlo, se spettante, con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2014.
Comunque, il vostro CAF o commercialista in fase di dichiarazione dei redditi ricalcolerà il credito spettante tenendo conto di tutti i vostri redditi (ad esclusione di quello derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze).
Il mio consiglio è quello di fare la RINUNCIA nel dubbio di non avere i requisiti necessari.
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Rag. Antonio Spennato
info. 0924.906026
L’articolo è chiarissimo. Mi resta un solo dubbio: la frase “Da notare, che per effetto della normativa sulle detrazioni per lavoro dipendete, anche i redditi inferiori a Euro 8.000,00 potrebbero ottenere il credito previsto” a che casi si riferisce?
Ringraziando anticipatamente