Da un pò di tempo alcuni professionisti detentori di partita IVA si sono visti recapitare a casa l’ennesimo bollettino firmato RAI, stavolta con dicitura “Canone Speciale”, (D.L.Lt.21/12/1944 n. 458) che grava, su coloro che detengono apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni e li utilizzano con riferimento alla propria attività lavorativa..
La principale differenza esistente fra il canone Rai ordinario e quello speciale riguarda fondamentalmente il contesto in cui viene posizionato un apparecchio televisivo. Se una TV viene collocata in casa propria, e per tale ragione viene utilizzata soltanto per un uso di tipo domestico, bisogna chiaramente pagare il canone Rai ordinario Se, invece, una TV, una radio o un qualsiasi altro apparecchio atto a ricevere trasmissioni radiotelevisive viene collocato in un locale a cui ha accesso il pubblico, è necessario procedere al pagamento del canone Rai speciale.
In particolare, sono apparecchiature atte o adattabili alla ricezione della radiodiffusione:
- i ricevitori TV fissi, portatili o per mezzi mobili,
- i ricevitori radio fissi, portatili o per mezzi mobili,
- i riproduttori multimediali dotati di ricevitori radio/TV (come i lettori MP3 con radio FM integrata),
- i terminali d’utente per telefonia mobile che sono dotati di ricevitori radio/TV (come i cellulari DVB-H).
- i videoregistratori, le chiavette USB o le schede computer che siano dotati di sintonizzatore TV,
- i decoder per il digitale terrestre,
- i ricevitori radio/TV satellitari,
- i riproduttori multimediali dotati di ricevitori radio/TV senza trasduttori.
ma da questo ci si può discostare se non si rientra né nell’una né nell’altra categoria.
Infatti il canone speciale non è dovuto nel caso di possesso di computer senza sintonizzazione TV, monitor per computer, casse acustiche o videocitofoni.
Conseguentemente, tutti i soggetti che astrattamente sono tenuti al pagamento del canone Rai speciale ricevono periodicamente la richiesta di pagamento dell’importo per esso previsto. In realtà, se non detengono un apparecchio che utilizzano per la propria attività lavorativa, il canone speciale non va pagato.
Il canone speciale Rai è strettamente personale e se l’apparecchio o l’attività sono ceduti, lo stesso va disdettato e poi eventualmente stipulato di nuovo. Inoltre, i titolari di canone Rai speciale devono considerare che lo stesso ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione.
Ciò vuol dire che chi detiene più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in sedi diverse è tenuto a stipulare un canone per ogni sede. La questione riguarda, ad esempio, le catene alberghiere o di ristorazione e le filiali di banca.
Chi è assoggettato a un canone Rai speciale perché deteneva apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive fuori dall’ambito familiare ma non li detiene più, deve dare comunicazione di disdetta del canone. Dal 2016 non è più possibile la cessazione dell’abbonamento per suggellamento. A tal fine, è necessario inviare una raccomandata a/r alla sede regionale Rai competente per territorio, specificando la destinazione dell’apparecchio.
FAC-SIMILE AUTOCERTIFICAZIONE PER NON PAGAMENTO CANONE SPECIALE RAI
Il sottoscritto XXX, (indicare la ragione sociale) con sede in Via XXX – XXX(indicare cap, città, provincia), con Codice Fiscale XXXXXXXX e Partita IVA XXXXXX , in seguito alla Vostra richiesta protocollo: (inserire il codice che si trova nella pagina iniziale della richiesta di pagamento)
Dichiara
di non possedere nella propria sede, alcun dispositivo atto o adattabile alla ricezione delle bande destinate alla radiodiffusione o radioaudizioni, pertanto si richiede la cancellazione immediata del canone speciale RAI.
Si può anche procedere facendo tutto online tramite posta certificata al seguente indirizzo: cp22.sat@postacertificata.rai.it.