Di qui l’intervento della giurisprudenza tributaria, vedutasi “costretta” a censurare una volta e per sempre questa prassi (Commissione Tributaria Regionale di Milano sentenza n. 61/22/10 e Commissione Provinciale di Lecce sentenza n. 436/02/10).
L’avviso di pagamento è valido solo se notificato da agenti ufficiali (Ufficiali di riscossione; Messi Comunali; Polizia Municipale) dopo aver compilato la “relata di avvenuta notifica”, mentre è del tutto “inesistente” se la cartella è inviata a mezzo posta raccomandata direttamente da Equitalia (e senza relata di notifica!).
Ci si augura quindi che sia stata chiarita una volta e per sempre l’illegittimità della notifica degli atti esattoriali a mezzo posta.
Tutte le cartelle esattoriali inviate con queste modalità di notifica SONO RADICALMENTE NULLE.
In altri termini l’ingiunzione di pagamento, anche se ricevuta dal contribuente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, è priva di effetti. E’ come se non fosse stata mai emessa!
Negli anni passati le cartelle esattoriali venivano correttamente consegnate al contribuente moroso direttamente a mano da messi comunali o vigili urbani, che si recavano al domicilio del cittadino e compilavano la relata di avvenuta notifica della cartella al contribuente.
Ma negli ultimi 10 anni – con l’avvento delle società di riscossione che hanno preso in carico dagli enti pubblici la gestione della riscossione delle tasse, dei tributi e delle multe rimaste impagate – è valsa sempre più la prassi di recapitare tramite la più economica posta raccomandata le tanto odiate cartelle esattoriali: una prassi che è diventata poi un vero e proprio abuso!