Il Sindaco della città di Castelvetrano Selinunte, Avv. Felice Errante, ha emanato una ordinanza con la quale sono state impartite disposizioni formalizzate alla prevenzione e repressione di incendi boschivi, compreso la eliminazione delle sterpaglie e pulitura dei terreni incolti, aree abbandonate, che a seguito di incendi, possono causare danni alla pubblica e privata incolumità.
L’ordinanza nasce a seguito delle novità che sono state introdotte con il Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 sul sistema di tracciabilità dei rifiuti, che ha reintrodotto la possibilità di smaltimento dei residui vegetali derivanti da sfa1ci, potature e pulitura dei terreni agricoli e forestali mediante combustione in loco, previa apposita ordinanza sindacale per la regolamentazione delle modalità.
Nel periodo dal primo Ottobre al 15 Giugno dell’ anno successivo , a distanza superiore a metri. 200 dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono ed in assenza di vento, nelle ore mattutine a partire dalle ore 04.00 e sino alle ore 09.00, si potrà procedere. Le operazioni di bruciatura dovranno essere effettuate sempre in presenza di più operatori, presenti sino al completo spegnimento delle fiamme.
L’Assessore alle Politiche Agricole, Paolo Calcara, afferma:
Si tratta di una opportunità per gli stessi agricoltori che, grazie alla nuova norma, potranno smaltire in sicurezza i residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti, solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 09.00- continua Calcara- L’area circostante al sito ove si intende effettuare le operazioni di distruzione dei suddetti residui dovrà essere libera da sterpaglie e ogni altro oggetto combustibile per un raggio di almeno 10 metri lineari. E’ fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residue.
L’inosservanza delle disposizioni alla presente ordinanza, verrà perseguita ai sensi delle disposizioni in materia, con sanzioni penali ed amministrative, qualora non sia prevista una specifica sanzione, verrà, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, applicata la sanzione pecuniaria mediante pagamento da € 25,00 a € 500,00