Cronaca

Covid e chiusure scuole, i poteri del Governo e quello dei sindaci

È stato un escamotage. Lo abbiamo scritto ieri. La chiusura «per sanificazione dei locali scolastici» che alcuni sindaci della provincia – compresi quelli di Partanna e Campobello di Mazara – hanno scelto di fare con ordinanza è stato un modo “elegante” per allungare la chiusura della scuola. L’attuale situazione pandemica preoccupa i primi cittadini e la scelta del Governo di fare tornare in presenza gli studenti è stata ritenuta da alcuni fin troppo azzardata. Così ci sono stati sindaci che hanno deciso di adeguarsi a quanto stabilito dal Governo, altri, invece, che – con i poteri che gli conferisce la legge – hanno firmato le ordinanze per “sanificare” dopo che le scuole per venti giorni sono rimaste chiuse. Perchè i sindaci non ci hanno pensato prima a intervenire se davvero volevano “sanificare” i locali scolastici?

La scelta di firmare o meno un’ordinanza ha così diviso il fronte dei sindaci. Se i primi cittadini possono farlo per «ragioni di sanità pubblica», non possono, invece, per la situazione anti Covid-19. Quella è competenza del Governo. Regione e sindaci possono intervenire, solamente, se la Regione è dichiarata “zona rossa”. «In Sicilia, allo stato, non esiste alcuno spazio giuridico affinché i sindaci intervengano con ordinanze a disciplinare lo svolgimento dell’attività didattica in maniera diversa dalle regole stabilite dallo Stato – chiarisce Vito Bonanno, Segretario comunale ad Alcamo – il legislatore ha, infatti, introdotto una norma che esclude qualunque potere dei sindaci stabilendo che anche durante l’emergenza pandemica l’attività didattica di svolge in presenza».

E Bonanno prosegue: «Solo nei territori dichiarati zona rossa i presidenti di Regione e i sindaci sono titolari di un potere derogatorio rispetto alla legge dello Stato, da esercitare su parere dell’Asp e con riguardo a specifiche straordinarie situazioni che debbono essere puntualmente motivate. Il decreto legge 111 dell’agosto 2021 ha innovato il previdente assetto onde evitare che sulla scuola ogni regione e ogni comune assumessero scelte diverse». I sindaci, dunque, possono firmare ordinanze nel solo caso di emergenze sanitarie a carattere esclusivamente locale: «Ma qui siamo in pandemia e le misure di contenimento, ci ha spiegato di recente la Corte costituzionale, si ascrivono alla materia della profilassi internazionale, e pertanto sono di esclusiva competenza dello Stato che può delegare uno spazio ai poteri locali. Ma in materia scolastica questo spazio esiste solo nelle zone rosse» conclude Bonanno.

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Max Firreri