Nonostante la signora avesse fatto una richiesta formale il 13 aprile del 2000, l’ingegnere non le aveva mai dato una risposta esauriente. Da qui la denuncia della signora e la condanna dell’ingegnere per omissioni di atti d’ufficio sancita dal Tribunale di Marsala, dalla Corte d’Appello di Palermo e oggi dalla Cassazione.
Scrivono i supremi giudici della sesta sezione penale (sentenza 14466) che rischia una condanna per omissione di atti di ufficio punito dall’art. 328 c.p. il dipendente della Pubblica amministrazione che nei confronti del cittadino temporeggia davanti alle sue richieste o resta in silenzio.
”Resta ingiustificato -scrivono gli ‘ermellini’- il silenzio omissivo del pubblico ufficiale perche’, nell’economia del delitto di cui all’art. 328 c.p., una volta individuato l’interesse qualificato alla conoscenza da parte del richiedente, anche la risposta negativa dell’ufficio adito, in termini di indisponibilita’, oppure di parziale disponibilita’ della documentazione richiesta, fa parte del contenuto dell’atto dovuto al cittadino, il quale, sull’informazione negativa, puo’ organizzare la sua strategia di tutela, oppure rinunciare in modo definitivo ad ogni diversa sua pretesa”. La severita’ della norma, aggiunge Piazza Cavour, e’ ”posta a tutela del privato ed e’ strutturata in modo da impedire sacche di indebita inerzia nel compimento di atti dovuti”.
Fonte. adnkronos