– Cassazione civile 947/2012 (transazione)
Massima: La transazione intervenuta, a conciliazione della lite, tra il terzo trasportato nel veicolo coinvolto in uno scontro stradale e danneggiato in seguito al sinistro, da un lato, e il conducente del veicolo, l’utilizzatore ed il legale rappresentante di quest’ultimo, dall’altro, recante la espressa riserva di prosecuzione del giudizio nei confronti del proprietario del mezzo, consente a tale ultimo soggetto unicamente di profittare e giovarsi degli effetti parzialmente estintivi del negozio, in quanto non sussistente la fattispecie internamente liberatoria contemplata dall’art. 1304 c.c. La dichiarazione del creditore, terzo trasportato, di liberare il conducente del veicolo, l’utilizzatore ed il legale rappresentante di quest’ultimo dall’obbligazione, determina la rinuncia alla solidarietà e, in base alla regola ex art. 1304 c.c., la persistenza del diritto risarcitorio nei confronti degli altri condebitori per la quota di responsabilità ad essi addebitabile, ciò in quanto la regola sancita dall’art. 1304 c.c. secondo cui il condebitore solidale si può avvalere della transazione fatta dal creditore con altro condebitore solidale, vale se la transazione riguarda l’intero debito. Il criterio per distinguere il tipo di transazione che consente ai condebitori estranei di profittare della stessa da quello che non concede tale facoltà deve, dunque, essere ravvisato nell’oggetto della transazione, e dunque nell’intera obbligazione solidale ovvero nella quota interna del condebitore stipulante. La ricognizione degli intenti e delle finalità perseguiti dalle parti nell’addivenire ad un accordo transattivo che ponga termine ad una lite in corso si risolve, in ogni caso, in una quaestio voluntatis riservata al Giudice del merito.
– Cassazione civile 1896/2012 (azione revocatoria)
Massima: È nulla per violazione del divieto del patto commissorio la convenzione mediante la quale le parti abbiano inteso costituire una garanzia reale, qualora il collegamento negoziale con il mutuo erogato rifletta un nesso teleologico o strumentale in vista del perseguimento del risultato finale consistente nel trasferimento della proprietà del bene al creditore nel caso di mancato adempimento dell’obbligazione di restituzione del debitore.
– Cassazione civile 2227/2012 (responsabilità solidale)
Massima: La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell’interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest’ultimo consentendogli di ottenere l’adempimento dell’intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali fra i quali l’obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali; ne consegue che, se il creditore conviene in giudizio più debitori sostenendo la loro responsabilità solidale, e venga pronunciata condanna di uno solo di essi con esclusione del rapporto di solidarietà, il debitore condannato, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell’intero, né pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa. (Dichiara inammissibile, App. Bari, 30/06/2009)
– Cassazione civile 3134/2012 (negozio fiduciario)
Massima: L’intestazione fiduciaria di un bene, frutto della combinazione di effetti reali in capo al fiduciario e di effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante, ha luogo solo ove il trasferimento vero e proprio in favore del fiduciario sia limitato dall’obbligo, inter partes, del ritrasferimento al fiduciante o al beneficiario da lui indicato, in ciò esplicandosi il contenuto del pactum fiduciae. Manca, dunque, nell’istituto qualsiasi intento liberale del fiduciante verso il fiduciario e la posizione di titolarità creata in capo a quest’ultimo è soltanto provvisoria e strumentale al ritrasferimento a vantaggio del fiduciante. Qualora, dunque, l’effetto reale non risulta essere accompagnato da alcun patto contenente l’obbligo della persona nominata di modificare la posizione ad essa facente capo a favore dello stipulante o di altro soggetto da costui designato, non può intendersi posto in essere il menzionato negozio. Stante quanto innanzi, la fattispecie dell’acquisito di un’azienda da parte del nominato con denaro del preteso fiduciante, stipulante, deve correttamente qualificarsi come donazione indiretta e non come intestazione fiduciaria.
– Cassazione civile 3477/2012 (diffida ad adempiere)
Massima: La diffida ad adempiere costituisce una facoltà, e non un obbligo, posta nell’interesse della parte adempiente, il cui unico onere è quello di fissare all’altra parte il termine per l’adempimento a pena di risoluzione “ipso iure” del contratto, dovendosi ravvisare la “ratio” della norma nell’esigenza di chiarire la posizione delle parti rispetto all’esecuzione del negozio, con il formale avvertimento alla parte diffidata che l’intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo.
– Cassazione civile 4143/2012 (contratto con se stesso)
Massima: In tema di annullabilità del contratto concluso dal rappresentante con se stesso l’autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con se stesso in tanto può considerarsi idonea ad escludere la possibilità di un conflitto di interessi, e quindi l’annullabilità del contratto, in quanto sia accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato. Ne consegue che tale autorizzazione non è idonea quando risulti generica, non contenendo, tra l’altro (come nella specie), alcuna indicazione in ordine al prezzo della compravendita, che impedisca eventuali abusi da parte del rappresentante. Pertanto, per la configurabilità del conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato che, se conosciuto o conoscibile dal terzo, rende annullabile il contratto concluso dal rappresentante, ai sensi dell’art. 1394 c.c. (applicabile anche ai casi di rappresentanza organica di una persona giuridica), non ha rilevanza, di per sé, che l’atto compiuto sia vantaggioso o svantaggioso per il rappresentato e che non è necessario provare di aver subito un concreto pregiudizio, perché il rappresentato possa domandare o eccepire l’annullabilità del negozio.
– Cassazione civile 4184/2012 (matrimonio con persone dello stesso sesso)
Massima: I componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se – secondo la legislazione italiana – non possono far valere né il diritto a contrarre il matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all’esterno, tuttavia – a prescindere dall’intervento del legislatore in materia -, quali titolari del diritto alla “vita familiare” e nell’esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di “specifiche situazioni”, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi vigenti, applicabili nelle singole fattispecie, in quanto ovvero nella parte in cui non assicurino detto trattamento, per assunta violazione delle partinenti norme costituzionali e/o del principio di ragionevolezza.
– Cassazione civile 4254/2012 (clausole limitative della responsabilità)
Massima: Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell’art. 1341 c.c. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto – e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma – le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito.
– Cassazione civile 5153/2012 (distanze nelle costruzioni)
Massima: In tema di distanza nelle costruzioni, quando due fondi siano separati da un terreno intermedio di proprietà aliena, non può operare il principio della prevenzione, in quanto trattasi di principio applicabile per le costruzioni sul confine, ma non per quelle arretrate rispetto alla stessa linea di confine di meno di un metro e mezzo, non potendo essere imposto al secondo costruttore l’obbligo di un distacco dal confine superiore a quello pari alla metà della distanza minima di tre metri di cui all’art. 873 cod. civ., siccome allo stesso è preclusa la possibilità di edificare in appoggio o in aderenza, o di avanzare sul fondo altrui, e, quindi, di esercitare i diritti di cui all’art. 875 cod. civ.
– Cassazione civile 5160/2012 (esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto)
Massima: l rimedio previsto dall’art. 2932 cod. civ., al fine di ottenere l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, è applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l’obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere “ex lege”. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva negato l’esperibilità dell’azione ex art. 2932 cod. civ. fondata su una delibera consortile di assegnazione di un capannone artigianale, ritenendola mancante dei requisiti minimi occorrenti per essere intesa come proposta negoziale completa).
– Corte Costituzionale 78/2012 (prescrizione)
Massima: E’ fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito con modificazioni nella L. 26 febbraio 2011, n. 10, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. L’art. 2935 cod. civ. stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Si tratta di una norma di carattere generale, dalla quale si evince che presupposto della prescrizione è il mancato esercizio del diritto da parte del suo titolare. La formula elastica usata dal legislatore si spiega con l’esigenza di adattarla alle concrete modalità dei molteplici rapporti dai quali i diritti soggetti a prescrizione nascono. La norma censurata, con la sua efficacia retroattiva, lede in primo luogo il canone generale della ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.). Invero, essa è intervenuta sull’art. 2935 cod. civ. in assenza di una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, perché, in materia di decorrenza del termine di prescrizione relativo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, a parte un indirizzo del tutto minoritario della giurisprudenza di merito, si era ormai formato un orientamento maggioritario in detta giurisprudenza, che aveva trovato riscontro in sede di legittimità ed aveva condotto ad individuare nella chiusura del rapporto contrattuale o nel pagamento solutorio il dies a quo per il decorso del suddetto termine.
– Cassazione civile 5652/2012 (riconoscimento del figlio naturale)
Massima: L’obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio insorge con la nascita dello stesso, anche nell’ipotesi in cui la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza. Ciò in virtù del fatto che la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento e, quindi, in base all’art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri tipici della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento di cui all’art. 148 c.c., ricollegandosi tale obbligazioni allo status genitoriale ed assumendo, di conseguenza, efficacia retroattiva. Al riguardo, si precisa come l’obbligo di mantenimento dei figli sussiste per il solo fatto di averli generati, prescindendo da qualsiasi domanda in tal senso, con la conseguenza che, laddove al momento della nascita il figlio sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori, l’altro è comunque obbligato al mantenimento per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale.
– Cassazione civile, SS.UU. 5702/2012 (donazione modale)
Massima: Qualora una clausola apposta ad una donazione sia prevista dalle parti non come “modus”, che costituisce per il donatario una vera e propria obbligazione, ma come condizione risolutiva del contratto, questa produce effetti indipendentemente da ogni indagine sul comportamento, colposo o meno, dei contraenti in ordine al verificarsi dell’evento stesso, tenuto conto che nella disciplina delle condizioni nel contratto non possono trovare applicazione i principi che regolano l’imputabilità in materia di obbligazioni.