– Cassazione civile 6526/2012 (responsabilità precontrattuale)
Massima: La responsabilità prevista dall’art. 1337 c.c., oltre che in caso di rottura ingiustificata delle trattative, può derivare anche dalla violazione dell’obbligo di lealtà reciproca che si concretizza nella necessità di osservare il dovere di completezza informativa circa la reale intenzione di concludere il contratto, senza che alcun mutamento delle circostanze possa risultare idoneo a legittimare la reticenza o la maliziosa omissione di informazioni rilevanti nel corso della prosecuzione delle trattative finalizzate alla stipulazione del contratto.
– Cassazione civile 7272/2012 (danno non patrimoniale)
Massima: Quando l’attore abbia indicato esattamente e senza incertezze la somma richiesta a titolo di risarcimento del danno, il giudice di merito non può pronunciare condanna per un importo superiore; tuttavia, ove la condanna sia pronunciata dal giudice d’appello, l’importo massimo della stessa sarà dato dalla somma indicata dall’attore nell’atto di citazione di primo grado, maggiorato della rivalutazione calcolata fino al momento della decisione del gravame. Ne consegue che, ove l’attore vittorioso intenda impugnare la sentenza d’appello, invocando una maggiore liquidazione del danno, il suo ricorso sarà ammissibile solo ove la somma pretesa non ecceda l’importo indicato in citazione, debitamente rivalutato come sopra.
– Cassazione civile 7550/2012 (eccezione di inadempimento)
Massima: Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, il sinallagma a fondamento dell’eccezione d’inadempimento deve essere considerato per ogni singola prestazione cui deve conseguire una corrispondente controprestazione, sicché l’eccezione di inadempimento deve essere relativa ad una specifica coppia di prestazione e controprestazione.
– Cassazione civile 7759/2012 (danno da lucro cessante)
Massima: L’art. 1223 c.c. sintetizza il contenuto minimo del risarcimento, introducendo un concetto di danno “integrale”, comprensivo sia della diminuzione subita, e cioè il danno che il debitore inadempiente avrebbe potuto evitare, sia del mancato incremento patrimoniale di cui il creditore avrebbe potuto godere se la prestazione fosse stata eseguita. Il risarcimento del danno è l’obbligazione diretta a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato se l’inadempimento non si fosse verificato.
– Cassazione civile 8352/2012 (testamento)
Massima: Nell’ambito del contenuto patrimoniale del testamento, non solo il testare può gravare il proprio erede di una hereditas damnosa, ma può escludere il legittimario dalla quota di legittima, sia mediante l’istituzione nella sola quota di legittima, sia mediante il legato sostitutivo previsto dall’art. 551 c.c.; il testatore può inoltre, modificare le norme che la legge pone alla delazione successiva, escludendo l’operatività del diritto di rappresentazione a favore dei propri congiungi con la previsione di sostituzioni ordinarie o, addirittura, con un’esclusione diretta. Si può, quindi, affermare la validità della clausola testamentaria con la quale il testatore manifesti la propria volontà di escludere dalla propria successione alcuni dei successibili.
– Cassazione civile 8557/2012 (liquidazione e tabelle)
Massima: Ai fini della liquidazione del danno alla persona, il giudice di merito può assumere come parametro di riferimento le tabelle utilizzate nei vari Tribunali; tuttavia, trattandosi di un criterio equitativo, il giudice è tenuto a dare conto del criterio utilizzato, esplicitando in ogni caso quale sia il sistema seguito e provvedendo poi alla necessaria personalizzazione in riferimento al caso concreto. In particolare, una volta che il Giudice abbia fatto esplicito richiamo a determinate tabelle, è tenuto a dare conto esattamente delle ragioni per le quali abbia eventualmente ritenuto di discostarsene (nel caso di specie, è stata cassata la pronuncia della Corte territoriale, nella parte in cui – nel liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale – ha fatto menzione dei criteri tabellari, salvo poi effettuare una liquidazione inferiore ai valori minimi previsti).
– Cassazione civile 8655/2012 (responsabilità del datore di lavoro)
Massima: La responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l’omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio.
– Cassazione civile 9063/2012 (rapporto tra contratto preliminare e definitivo)
Massima: Qualora le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, concludano in seguito il contratto definitivo, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto e non mera ripetizione del primo, in quanto il contratto preliminare resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che i contraenti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva. La presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova – la quale deve risultare da atto scritto, ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili – di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo, dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenute nel preliminare, sopravvivono, dovendo tale prova essere data da chi chieda l’adempimento di detto distinto accordo.
– Cassazione penale 9604/2012 (falsità materiale)
Massima: Integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo commesso da privato (art. 477 e 482 cod. pen.), la sostituzione nella carta di identità della propria fotografia con quella di altro soggetto, mantenendo inalterati i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi. (Rigetta, App. Firenze, 01/10/2010)
– Cassazione civile 9927/2012 (nesso di causalità)
Massima: Nell’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” sinistro.
– Cassazione civile, SS.UU. 10027/2012 (petizione ereditaria)
Massima: Al di fuori dei casi in cui sia espressamente disposto che un giudizio debba rimanere sospeso sino a che un altro da cui dipenda sia definito con decisione passata in giudicato, intervenuta nel primo decisione in primo grado, il secondo di cui sia stata in quel grado ordinata la sospensione può essere ripreso dalla parte che vi abbia interesse entro il termine dal passaggio in giudicato della detta decisione stabilito dall’art. 297 c.p.c. Definito il primo giudizio senza che nel secondo la sospensione sia stata disposta o ripreso il secondo giudizio dopo che il primo sia stato definito, la sospensione del secondo può solo essere pronunziata sulla base dell’art. 337, comma secondo, c.p.c. dal Giudice che ritenga di non poggiarsi sull’autorità della decisione pronunciata nel primo giudizio. Al regime suddetto non si sottrae la relazione tra il giudizio promosso per la dichiarazione di filiazione naturale definito con sentenza, pur non passata in giudicato, che l’accerta ed il giudizio di petizione di eredità promosso da chi risulterebbe chiamato all’eredità se la sua qualità di figlio naturale dell’ereditando fosse riconosciuta.
– Cassazione civile 10174/2012 (affido condiviso)
Massima: I provvedimenti del giudice del divorzio relativi all’affidamento dei figli ed al contributo per il loro mantenimento, dovendo ispirarsi all’esclusivo interesse dei minori, non sono vincolati dalle richieste dei genitori, né dal loro accordo. Ne consegue che la sentenza di divorzio, che tale accordo recepisca, non può essere interpretata in base ai criteri stabiliti dall’art. 1362 cod. civ. – astenendosi, cioè, dall’esclusivo riferimento al senso letterale delle espressioni usate ed indagando, invece, la comune intenzione delle parti, anche alla luce del comportamento successivamente tenuto – non potendo essere attribuita natura negoziale alle condizioni in essa stabilite.
– Cassazione civile 10303/2012 (danno biologico)
Massima: Nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all’età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell’invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza.