Torna puntuale come ogni anno, l’esame per l’abilitazione alla professione dell’avvocato. 11, 12 e 13 dicembre sono le date fissate per le prove scritte in tutta Italia.
Tre le prove da superare per diventare avvocato: la prima prova scritta è incentrata sul parere civile; la seconda prova sul parere penale; mentre il terzo giorno sarà la volta dello svolgimento di un atto a scelta tra civile, penale e amministrativo.
Per i circa 1500 candidati, della Corte d’Appello di Palermo, gli esami avranno inizio alle ore 8.00 presso l’Aula Bunker “Vittorio Bachelet” sita in Palermo, località Pagliarelli.
Ecco il KIT di “sopravvivenza” esaminandi
- Almeno 3 penne nere identiche ed una matita per sottolineare i codici;
- segnalibri adesivi;
- Un orologio per tenere d’occhio il tempo ed organizzare le 7 ore al meglio, il cellulare va consegnato all’ingresso
- tappi per le orecchie: in un palazzetto pieno di persone è impossibile pretendere il silenzio assoluto
- cibo e bevande, staccare la spina per una piccola pausa pranzo è fondamentale!!
Ecco le massime delle sentenze più importanti
– Cassazione civile 1480/2012 (vendita con dolo)
Massima: È annullabile per dolo la vendita di un’autovettura il cui contachilometri sia stato manomesso e il venditore, benché a conoscenza della manomissione, non abbia informato l’acquirente potendo il dolo, quale causa di annullamento del contratto, consistere tanto nell’ingan – nare la controparte con notizie false, con parole o con fatti (dolo commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui, col silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze decisive (dolo omissivo).
– Cassazione civile 1675/2012 (patto commissorio)
Massima: La convenzione intercorsa tra due parti, avente ad oggetto un primo contratto di vendita di un immobile di proprietà, con versamento di una parte del prezzo pattuito in denaro e di altra parte mediante accollo di mutui ipotecari contratti dal venditore, un contestuale contratto di locazione, per mezzo del quale l’acquirente loca lo stesso immobile al venditore, ed una successiva scrittura privata avente ad oggetto un patto di opzione con riconoscimento in favore dell’alienante della facoltà di riacquistare la proprietà dell’immobile oggetto di alienazione dietro versamento di un prezzo di poco superiore a quello pattuito per la vendita, non integra gli estremi del patto commissorio vietato ai sensi dell’art. 2744 c.c. Nella descritta ipotesi, invero, non è ravvisabile il presupposto fondamentale della fattispecie contemplata dalla richiamata norma, ovvero la esistenza di una situazione di debito del venditore nei confronti dell’acquirente, preesistente o coeva alla vendita, in quanto elemento imprescindibile affinché la vendita realizzi una forma di garanzia impropria, sanzionata con la nullità per violazione del divieto del patto commissorio posto dall’art. 2744 c.c.
– Cassazione civile 4367/2012 (locazione)
Massima: Il recesso esercitato in modo malizioso dal locatore, preordinando uno stato di necessità, costituisce l’unica ipotesi di violazione delle disposizioni in tema di locazione potendo altrimenti quest’ultimo paventare esigenze di carattere personale idonee e meritevoli di tutela.
– Cassazione civile 4372/2012 (danno da vacanza rovinata)
Massima: È risarcibile il danno non patrimoniale sofferto dagli acquirenti di un pacchetto turistico “tutto compreso”, allorché finalità e motivi specifici della scelta della vacanza siano rimasti frustrati, venendo meno in tal modo la causa del contratto quale funzione economico-individuale del singolo negozio, rilevante tanto sul piano genetico, quanto su quello funzionale (nella specie, le immersioni subacquee che costituivano motivo determinante ed esplicitato della vacanza si erano rivelate impraticabili, stante il divieto, non previamente dichiarato dall’agenzia di viaggio, di attività subacquee nello specifico periodo di villeggiatura scelto dai contraenti).
– Cassazione penale, SS.UU., 4694/2012 (reati informatici)
Massima: Sussiste il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto di cui all’art. 615 ter c.p. allorché la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere dal soggetto agente, nonostante a ciò abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema in parola onde delimitarne oggettivamente l’accesso. Ne deriva che, ai fini della configurabilità della citata fattispecie delittuosa, risultano irrilevanti gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno indotto e motivato l’ingresso al sistema.