– Cassazione civile 10639/2012 (vizi della cosa locata)
Massima: In tema di locazione di immobili urbani per uso diverso da quello abitativo, la cosiddetta autoriduzione del canone (e, cioè, il pagamento di questo in misura inferiore a quella convenzionalmente stabilita) costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore, che provoca il venir meno dell’equilibrio sinallagmatico del negozio, anche nell’ipotesi in cui detta autoriduzione sia stata effettuata dal conduttore in riferimento al canone dovuto a norma dell’art. 1578, primo comma, cod.civ., per ripristinare l’equilibrio del contratto, turbato dall’inadempimento del locatore e consistente nei vizi della cosa locata. Tale norma, infatti, non dà facoltà al conduttore di operare detta autoriduzione, ma solo a domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, essendo devoluto al potere del giudice di valutare l’importanza dello squilibrio tra le prestazioni dei contraenti.
– Cassazione civile, SS.UU. 11135/2012 ( ratifica dell’interessato)
Massima: La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell’ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all’art. 2032 cod. civ., sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l’operato del gestore e, ai sensi dell’art. 1705, secondo comma, cod. civ., applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 cod. civ., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla rispettiva quota di proprietà indivisa.

– Cassazione penale, SS.UU. 11545/2012 (abusivo esercizio di una professione)
Massima: Costituisce condotta punibile quale esercizio abusivo della professione il compimento senza titolo, anche occasionalmente e gratuitamente, di atti attribuiti in via esclusiva a una determinata professione ma anche il compimento di atti che pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione ed eseguiti con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare le oggettive apparenze di un’attività professionale.

– Cassazione civile 11644/2012 (procreazione medicalmente assistita)
Massima: In tema di disconoscimento di paternità, la disciplina contenuta nell’art. 235 cod. civ. è applicabile anche a filiazioni scaturite da fecondazione artificiale, tenuto conto che il quadro normativo, a seguito dell’introduzione della legge 19 febbraio 2004, n. 40, per come formulata e interpretabile alla luce del principio del “favor veritatis”, si è arricchito di una nuova ipotesi di disconoscimento, che si aggiunge a quelle previste dalla citata disposizione codicistica; pertanto, stante l’identità della “ratio” e per evidenti ragioni sistematiche, è applicabile anche il termine di decadenza previsto dal successivo art. 244 cod. civ., che decorre dal momento in cui sia acquisita la certezza del ricorso a tale metodo di procreazione.

– Cassazione civile 11749/2012 (nullità parziale)
Massima: E’ nulla la clausola del contratto preliminare che obblighi le parti ad indicare in atto, a fini fiscali, il valore catastale dell’immobile, in luogo del corrispettivo effettivamente pattuito. Tale clausola, violando la disciplina dettata dal D.P.R. n. 131/86 in relazione al valore degli immobili (art. 43 e 52 del D.P.R. n. 131/86) è nulla, come disposto dall’art. 62 del D.P.R. n. 131/86. Tuttavia, la nullità della clausola non inficia la validità dell’intero contratto preliminare, sicché il promissario acquirente, che voleva indicare nel definitivo il corrispettivo effettivamente pattuito (violando la clausola), può ottenere la sentenza di adempimento in forma specifica del contratto preliminare (ex art. 2932 c.c.). Infatti, la clausola non può essere considerata “essenziale”, se il contraente (che ne pretendeva l’adempimento) non dimostra che, in assenza di essa, il contratto di vendita avrebbe perso la propria originaria utilità.A nulla rileva il fatto che, in caso di inadempimento di tale clausola, fosse stata espressamente prevista la risoluzione del contratto, in quanto la clausola risolutiva espressa non è in grado di rafforzare una pattuizione contraria alla legge, consentendo a chi sia rimasto fedele ad essa di invalidare il contratto, a meno che egli non provi che, in assenza della clausola medesima, il contratto avrebbe perso la propria ragione giustificative ed utilità per le parti.

– Cassazione civile 13214/2012 (responsabilità per esercizio di attività pericolose)
Massima: L’attività di raccolta e distribuzione del gas, anche in bombole, è attività pericolosa e tale pericolosità non viene meno nel momento in cui la bombola passa nella disponibilità dell’utente consumatore finale; in tal modo, incombe al danneggiato provare il nesso causale tra l’esercizio dell’ attività pericolosa e l’evento dannoso, rimanendo a carico del danneggiante l’onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

– Cassazione penale 13568/2012 (stalking)
Massima: Il divieto di avvicinamento, contemplato dall’art. 282-ter c.p.p., esprime una scelta di priorità nei confronti dell’esigenza di consentire alla persona offesa il completo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza da aggressioni alla propria incolumità, anche laddove la condotta dell’autore del reato assuma connotazioni di persistenza persecutoria, tali da non essere legate a particolari ambiti locali. Ne consegue, in tali comprovate eventualità, la possibilità di individuare la stessa persona offesa, e non i luoghi da essa frequentati, come riferimento essenziale del divieto di avvicinamento (fattispecie in cui la S.C. ha disatteso un proprio precedente, giusta il quale l’art. 282-ter c.p.p. esigerebbe l’indicazione specifica e dettagliata dei luoghi oggetto del divieto di avvicinamento imposto all’indagato).
In tema di misure cautelari, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa previsto dall’art. 282 ter c.p.p., nel caso di reato ex art. 612 bis c.p., laddove la condotta oggetto della temuta reiterazione abbia i connotati della persistente ed invasiva ricerca di contatto con la vittima in qualunque luogo in cui essa si trovi, è possibile individuare come riferimento centrale del divieto di avvicinamento, la stessa persona offesa, e non i luoghi da essa frequentati. Dimensione essenziale della misura è invero a questo punto il divieto di avvicinamento a quest’ultima nel corso della sua vita quotidiana ovunque essa si svolga, divenendo irrilevante l’individuazione dei luoghi di abituale frequentazione della vittima.

– Cassazione penale, SS.UU, 14484/2012 (confisca)
Massima: La confisca del veicolo, guidato in stato di ebbrezza, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 33 della legge n. 120 del 2010 agli artt. 186 e 187 del C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992), ha natura amministrativa. Ciò è supportato dal richiamo, contenuto nell’art. 186 del C.d.S., ai fini dell’esecuzione del sequestro dell’autovettura, all’art. 224-ter C.d.S. che disciplina appunto la confisca amministrativa ed il sequestro amministrativo. Orbene l’art. 224-ter si palesa come norma generale, nel senso che la confisca che accede ad un reato configurato nel C.d.S. ha ora natura amministrativa.

– Cassazione penale, SS.UU, 15933/2012 (prescrizione)
Massima: Ai fini della operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di primo grado, indipendentemente dall’esito di condanna o di assoluzione, determina la pendenza in grado di appello del procedimento, ostativa all’applicazione retroattiva delle norme più favorevoli.

– Cassazione penale 17222/2012 (omicidio colposo)
Massima: La posizione di garanzia del capo dell’èquipe medica che ha effettuato l’intervento chirurgico non è limitata all’ambito strettamente operatorio, ma si estende anche al contesto post-operatorio. Il che trova razionale giustificazione nel fatto che il momento immediatamente successivo all’atto chirurgico non è per nulla avulso dallo stesso, se non altro perché le esigenze di cura ed assistenza del paziente sono con tutta evidenza rapportate alle peculiarità dell’intervento operatorio ed al suo andamento in concreto: contingenze note al capo équipe più che ad ogni altro sanitario.
Il capo dell’équipe medica è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, che non è limitata all’ambito strettamente chirurgico, ma si estende al successivo decorso post-operatorio, poiché le esigenze di cura e di assistenza dell’infermo sono note a colui che ha eseguito l’intervento più che ad ogni altro sanitario.

– Cassazione penale 19225/2012 (stato di necessità)
Massima: È configurabile la causa di giustificazione dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.) nei confronti di una donna straniera, ridotta in condizione di schiavitù e costretta a prostituirsi, la quale sia stata indotta a commettere i reati previsti dagli artt. 495 e 496 cod. pen. per il timore che, in caso di disobbedienza, potesse essere esposta a pericolo la vita o l’incolumità fisica dei suoi familiari.

– Cassazione penale, SS.UU., 21837/2012 (estorsione)
Massima: Nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia.

– Cassazione penale 21913/2012 (falsa testimonianza)
Massima: È punibile, ai sensi del comma primo dell’art. 111 cod. pen., chi ha determinato alla commissione del delitto una persona che, per essere stata richiesta di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunta come teste, si trovi nella condizione prevista dall’art. 384, comma secondo, cod. pen.

– Cassazione penale, SS.UU., 22225/2012 (ricettazione)
Massima: Non può configurarsi una responsabilità penale per l’acquirente finale di cose in relazione alle quali siano state violate le norme in materia di origine e proveneinza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale: tale condotta è sanzionabile solo amministrativamente in forza della norma speciale di cui all’art. 1, comma 7, D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, nel testo successivamente modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99. In caso di concorso tra disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto, deve trovare applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all’altra all’esito del confronto tra le rispettive fattispecie astratte.

– Cassazione penale 24670/2012 (molestia o disturbo alle persone)
Massima: Il modello di condotta tipizzato dalla norma incriminatrice di cui all’art. 660 c.p., con riferimento al mezzo del reato, della comunicazione telefonica, non può intendersi comprensivo, in via di interpretazione estensiva, delle comunicazioni telematiche non foniche, effettuate mediante elaboratore elettronico attraverso la rete internet.
L’uso della messaggeria elettronica non costituisce comunicazione telefonica, né alla stessa è assimilabile. Trattasi, invero, di un sistema di comunicazione che, sebbene utilizza la rete telefonica e le bande di frequenza della rete cellulare, non costituisce, tuttavia, applicazione della telefonia, che, invece, consiste nella teletrasmissione, in modalità sincrona, di voci e suoni e si caratterizza sul piano della interazione tra il mittente ed il destinatario – in relazione al profilo saliente del’oggetto giuridico della norma incriminatrice di cui all’art. 660 c.p. – per la incontrollata possibilità di intrusione, immediata e diretta, del primo nella sfera del secondo. A differenza della comunicazione con il mezzo del telefono, invero, la messaggeria telematica non presente il carattere invasivo, ben potendo il destinatario di messaggi non desiderati da un determinato utente sgradito, evitarne agevolmente la ricezione, senza compromettere, in alcun modo, la propria libertà di comunicazione. Difettando l’elemento immateriale o psichico del turbamento del soggetto passivo, quale condizione necessaria seppure non sufficiente della previsione di cui all’art. 660 c.p., la contravvenzione non può ritenersi configurata in ipotesi di molestia commessa per mezzo di messaggeria elettronica.

– Cassazione penale 25835/2012 (circostanze aggravanti)
Massima: L’aggravante della crudeltà può ravvisarsi laddove il soggetto agente, una volta determinatosi a causare l’evento morte della vittima, intenda altresì protrarne nel tempo lo stato di disagio e sofferenza, arrecandole sensazioni dolorose non direttamente finalizzate a procurare il già deliberato evento morte.

– Cassazione penale 30058/2012 (corruzione)
Massima: Ai fini della prova del delitto di corruzione propria, l’individuazione dell’attività amministrativa oggetto dell’accordo corruttivo può ben limitarsi al genere di atti da compiere, sicché tale elemento oggettivo deve ritenersi integrato allorché la condotta presa in considerazione dall’illecito rapporto tra privato e pubblico ufficiale sia individuabile anche genericamente, in ragione della competenza o della concreta sfera di intervento di quest’ultimo, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di atti singoli non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al “genus” previsto.

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