Redditi ItalianiGrazie al tempestivo intervento dell’ADOC il Garante della Privacy ha bloccato la diffusione da parte della Agenzia delle entrate delle dichiarazione dei redditi dei contribuenti, mediante l’oscuramento del sito della stessa agenzia.

Anche se l’agenzia delle entrate precisa di aver agito in forza di una disposizione normativa (art 69 DPR 660/1973 – legge approvata nel 1973 quando ancora il legislatore neppure poteva prevedere che 35 anni dopo sarebbe esistito un sistema di comunicazione come internet), resta evidente che la ratio della stessa è completamente diversa dal comportamento poi tenuto dalla Agenzia, responsabile, in qualità di titolare del trattamento, di aver illegittimamente diffuso dati personali.

Infatti è completamente inconferente richiamare il principio della trasparenza amministrativa e della conoscibilità degli elenchi dei contribuenti, riguardo alla operata pubblicazione su internet della dichiarazione dei redditi degli stessi, rendendoli così consultabili in ogni parte del mondo, nonchè di finire nei motori di ricerca e, fatto ancora più grave, di rimanere in rete per un periodo indeterminabile, posto che la stessa legge richiamata prevede, invece, che le suddette informazioni possono essere conoscibili per non più di un anno.
La modalità con cui ha operato l’Agenzia delle Entrate può essere ritenuta lesiva dei diritti degli interessati e pertanto, gli stessi, possono ottenere il risarcimento del danno in base al principio fondamentale secondo cui: “chiunque cagiona ad altri un danno per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento dei danni”.

Non solo, il trattamento di dati è considerato dal punto di vista civilistico un’attività pericolosa (art. 2050c.c.); questo comporta due importanti conseguenze. La prima è che chi effettua il trattamento, ovvero chi esercita l’attività pericolosa, risponderà del danno indipendentemente dal dolo o dalla colpa. La seconda conseguenza è che chi effettua il trattamento potrà liberarsi dall’obbligo di risarcimento unicamente se prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Modi per ottenere il risarcimento del danno

La tutela dell’interessato è affidata al Garante oppure all’Autorità giudiziaria ordinaria.
Il titolo I, parte III, riferito alla tutela amministrativa e giurisdizionale prevede che le tutele di cui dispone l’interessato sono le seguenti: una tutela amministrativa attraverso la proposizione del reclamo circostanziato o di una segnalazione al Garante, ed una tutela avanti l’Autorità giudiziaria ordinaria, mediante il rito speciale previsto e regolamentato dall’art. 152 CPDP.

Il co. 1 dell’art. 152 CPDP prevede l’attribuzione alla Autorità giudiziaria ordinaria di tutte le controversie inerenti all’applicazione del Codice della privacy, comprese le questioni ‹‹inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione di dati personali o alla loro mancata adozione
Ai sensi dell’art. 152, co. 2, CPDP, l’azione proposta con ricorso deve essere depositata presso il tribunale del luogo di residenza del titolare del trattamento.
Mutuando le disposizioni del Codice di procedura civile ai fini della determinazione della competenza territoriale per le persone giuridiche si fa riferimento al luogo in cui vi è la sede legale.
Il co. 2 dell’art. 152 CPDP prevede che l’azione si debba proporre con il deposito del ricorso in cancelleria senza alcuna indicazione dei requisiti necessari dell’atto, né del suo contenuto.
É, quindi, necessaria l’applicazione delle regole generali contenute nell’art. 125 c.p.c. e il ricorso deve contenere l’indicazione del giudice, delle parti, dell’oggetto e delle ragioni della domanda.

Al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 152, co. 6, CPDP è conferito il potere di emanare provvedimenti cautelari con decreto motivato, qualora sussiste un pericolo di danno grave e irreparabile (sia personale , sia patrimoniale). Di talché, l’Autorità giudiziaria ordinaria ha la facoltà
di emanare i provvedimenti ritenuti necessari con decreto motivato inaudita altera parte.
L’Adoc, che tramite il suo osservatorio nazionale ha rilevato una condotta della Agenzia delle entrate non rispettosa della privacy degli italiani, ritiene necessario agire per far ottenere agli interessati un adeguato risarcimento. A tale scopo è possibile completare il modulo riportato qui sotto e inbiatlo per e-mail o per fax agli indirizzi sotto riportati, per aderire alle iniziative legali che l’associazione intende avviare. Tutti gli interessati saranno contattati e informati sulle procedure da seguire.

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