Con l’arrivo dell’estate non è difficile imbattersi in macchine parcheggiate con un cane all’interno che potrebbe soffrire un colpo di calore o addirittura morire.

Come comportarsi in questi casi? Se notiamo che l’animale si trova in difficoltà e non si hanno notizie del proprietario del veicolo molti penseranno che la cosa migliore da fare sia quella di rompere il finestrino. Proprio in questi giorni, gira sui social un messaggio che invita ad agire proprio in questo modo in virtù dell’art. 54 del codice penale che, in questi casi, riconoscerebbe lo stato di necessità.

Siamo proprio sicuri che non ci siano alternative?

Per rispondere a tutte queste domande interviene un avvocato che attraverso il suo blog spiega passo per passo come dovremmo comportarci per salvare eventualmente il cane intrappolato in macchina e non incorrere in guai giudiziari.

L’autore del post è Aldo Benato, che consiglia prima di tutto di non spaccare il finestrino senza prima aver controllato bene il contesto:
– spesso non si sa da quanto il cane sia chiuso in auto ed entro quanto tempo il proprietario torni;
– rompere il finestrino di un’auto è un reato;
– il cane potrebbe spaventarsi per la rottura del finestrino e scappare, lasciando perdere le proprie tracce o addirittura causando incidenti stradali
– se l’animalista decidesse anche di portare via con sè l’animale, commetterebbe furto aggravato.

Teniamo presente che, a differenza di quanto si legge in diversi siti internet, in caso di cane chiuso in auto sotto il sole non esiste un obbligo di intervento per salvarlo.

Cosa fare, allora, in questi casi?

1. Anzitutto FERMARSI ad ANALIZZARE la situazione: controllare se i finestrini sono almeno un po’ abbassati e se c’è una ciotola d’acqua; verificare se l’animale sia sofferente; in caso di situazione “tranquilla”, attendere comunque qualche minuto, per verificare se il proprietario arrivi o se la permanenza del cane sia destinata a protrarsi.

2. Nel caso in cui l’animale dia segni di sofferenza ma NON sia in PERICOLO DI VITA, anzitutto cercate il proprietario nei paraggi. Se non lo trovate, chiamate senza ritardo la Polizia Municipale o i Carabinieri. L’abbandono di un cane in auto sotto il sole è infatti un reato punibile in base all’art. 727 del Codice Penale, per cui sia la Polizia Municipale che i Carabinieri hanno un obbligo di intervento. Nel fare la segnalazione è importante evidenziare i DATI OGGETTIVI comprovanti la gravità della situazione (es: “il cane non si muove più” – “l’auto scotta e non c’è traccia del proprietario da oltre 10 minuti”). Evitate opinioni (es: secondo me sta male): spesso sono inutili o, peggio, controproducenti. Trovate qualche testimone che possa confermare la situazione e, se possibile, scattate qualche foto o fate un video, in modo che non vi contestino una segnalazione impropria.

3. Se il cane è in EVIDENTE PERICOLO DI VITA, allora:
– PRIMA di ogni cosa fotografate i luoghi ed eventualmente fate un filmato; se ci sono testimoni, annotatevi nome e cognome e un recapito telefonico; ricordatevi che, una volta rotto il finestrino, sarà probabilmente impossibile documentare la gravità della situazione precedente;
– CHIAMATE i Carabinieri o la Polizia Municipale, o chiedete che qualcuno provveda;
– SCEGLIETE velocemente cosa fare:
A) o ASPETTATE le Autorità senza intervenire: ricordo che NON C’E’ un obbligo di intervento, per cui non sarete perseguibili per non essere intervenuti rompendo il vetro. Al limite potreste fare ombra all’auto, coprendola nel frattempo con giornali o bagnandola con acqua;
B) oppure INTERVENITE, a vostro rischio, ROMPENDO IL FINESTRINO e trascinando fuori il cane: rompere il finestrino di un’auto è un reato (danneggiamento), ma potrebbe/dovrebbe essere ritenuto lecito se determinato da uno stato di necessità (art. 54 c.p.). Il punto è che, in caso di denuncia, dovreste pagare un avvocato per difendervi, dovreste provare lo stato di necessità e, comunque, la decisione finale spetterebbe a un Giudice, che deciderà solo in base alle prove.
Oggi il fatto potrebbe anche essere non punibile per la nuova disciplina della “speciale tenuità del fatto”; anche in questo caso, tuttavia, spetterebbe al Giudice la decisione finale.

fonte. benato.it

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