Il sottoscritto D’Angelo Piero congiuntamente ai consiglieri Giuseppe Curiale e Nicola Giurintano del movimento “Alleanza per la Sicilia” , in merito al regolamento in oggetto, in discussione nella seduta del Consiglio Comunale del 19 novembre, con la presente esprimono i seguenti emendamenti:

Emendamento n. 1:

modificare l’art. 7, comma 6, (Tariffa) con l’introduzione di una postilla per come segue:

 

6) Per l’applicazione della tariffa alle utenze domestiche, si fa riferimento alla composizione del

nucleo familiare risultante dai registri anagrafici, salvo diversamente dichiarato e documentato

dall’utente. Il Comune accetterà le dichiarazioni con un numero di componenti inferiore a quello

desunto dall’anagrafe solo nei seguenti casi: 1) persona che soggiorna in casa di cura e/o di riposo

per un periodo consecutivo superiore a sei mesi; 2) persona reclusa in istituti di detenzione per un

periodo superiore a sei mesi; 3) persona, che per motivi di studio o di lavoro, dimora all’estero per

un periodo consecutivo superiore a mesi sei; 4) persona che, per motivi di studio o di lavoro,

pur mantenendo la residenza a Castelvetrano, ha il domicilio in altro Comune, a condizione

che abbia un contratto di locazione registrato o altro titolo giuridico e dimostri di pagare

personalmente la Tarsu o la Tia presso il Comune di domicilio, (1). Nei suddetti casi 1), 2), 3) e 4) il numero minimo di componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere

inferiore all’unità. La sussistenza dei casi suddetti dovrà essere dimostrata con idonea documentazione

 

 

(1)  Aggiungere:

… e nel caso in cui nel contratto di locazione, o altro titolo giuridico, risulti clausola che il canone della locazione è comprensivo anche dell’onere della TARSU o TIA.  Il proprietario dovrà attestare, a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di aver provveduto o che provvederà al pagamento della TARSU o TIA.

Emendamento n. 2:

si propone la modifica dell’art.15 (Riscossione).

 

Dopo il comma 1 si propone di aggiungere il seguente comma 1bis:

L’ammontare annuo della tariffa è suddiviso in quattro rate bimestrali, ferma restando la facoltà dell’utente di procedere al saldo in una unica soluzione.”

 

Si propone, inoltre, di modificare totalmente il  comma 5 come segue:

Il pagamento delle bollette in forma dilazionata rispetto alle originarie scadenze e consentito nei casi dichiarati di temporanea difficoltà economica e previa istanza, in carta semplice, da presentare al Comune; in questa fattispecie, valutate le difficoltà finanziarie in cui versa l’utente, è possibile dilazionare il debito scaduto in un numero massimo di 6 rate bimestrali. L’importo dovuto relativo al pagamento rateizzato è soggetto agli interessi di cui al comma precedente.”

Emendamento n. 3:

si propone di aggiungere il comma 8) all’art. 15- Riscossione

 

8)  Le disposizioni del presente regolamento decorrono dal 1° gennaio dell’anno di approvazione dello stesso, che dovrà avvenire entro la data di approvazione del bilancio di previsione, oppure,  nell’ipotesi in cui tale data risultasse successiva, entro il 30 novembre dello stesso anno, data ultima delle variazioni di bilancio.”

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