A protezione dei pozzi, inoltre, è disposto che sia realizzato «un manufatto di altezza adeguata chiuso da infisso con specifico lucchetto». Ancora, l’ordinanza istituisce la zona di rispetto ristretta della sorgente idrica, rappresentata dalla zona compresa nel raggio di venti metri con centro in ogni punto di captazione, ossia i pozzi. Un’altra zona di rispetto allargata della sorgente idrica viene istituita nella zona compresa nel raggio di 200 metri con centro in ogni pozzo.
Nelle zone individuate sono vietati l’insediamento di centri definiti di «pericolo», la dispersione di fanghi e acque reflue anche se depurate, l’accumulo e la dispersione di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, la dispersione, nel sottosuolo, di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade, aree cimiteriali, l’apertura sia di cave, che possano interferire con le falde acquifere, sia di pozzi, ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione e alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica.
Ancora il divieto nella zona per la gestione di rifiuti, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose o radioattive, i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli e il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E’ comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
Margherita Leggio
per La Sicilia