La Protezione civile ha emanato una Ordinanza che consente alle farmacie la vendita dei dispositivi di protezione individuale (DPI), tra cui sono comprese le mascherine, anche in confezioni singole.  Con questo provvedimento si vuole tentare di dare una risposta efficace nella gestione della regolare distribuzione dei DPI da parte delle farmacie, in modo che l’acquisto di tali dispositivi possa essere garantito a tutti i cittadini. Oltretutto, in questo modo, si attua una strategia di prevenzione rivolta al contrasto di tutte quelle forme di mercato che causano un danno dei consumatori e una speculazione su tali prodotti.

Nell’Ordinanza sono indicati, inoltre, le modalità di sconfezionamento in sicurezza degli imballaggi, il prezzo massimo alla quale possono essere vendute le singole unità e le informazioni di base che le farmacie devono fornire al consumatore.

Di seguito la sintesi dei contenuti principali del provvedimento.

Cautele igieniche e sanitarie che devono osservare le farmacie

Il provvedimento dispone che per procedere all’apertura delle confezioni ciascuna farmacia deve garantire il rispetto delle corrette operazioni da svolgere nel proprio laboratorio. In particolare deve valutare i fattori che garantiscano la preservazione della qualità microbiologica di ciascun DPI, al fine di mantenere sotto controllo le fonti di contaminazione. Vanno considerati il materiale di confezionamento primario, le attrezzature di lavoro utilizzate ed il personale.

Nell’assicurare il rispetto delle necessarie cautele igienico-sanitarie, ciascuna farmacia deve provvedere anche all’adozione di misure di precauzione standard da parte del proprio personale, quali:

  • igiene delle mani mediante prodotti idroalcolici oppure lavaggio con acqua e sapone;
  • igiene respiratoria mediante utilizzo di mascherine facciali;
  • guanti;
  • camice.

Prezzo delle singole mascherine/DPI

L’Ordinanza stabilisce che la vendita al dettaglio anche di una sola unita’ di DPI senza imballaggi di riferimento deve prevedere un prezzo inferiore o pari all’importo previsto per la singola confezione diviso il numero dei DPI presenti nella medesima.

Informazioni ai consumatori

Come previsto dall’Ordinanza, le farmacie potranno fornire ai consumatori in forma semplificata le informazioni previste dal decreto legislativo 206 del 6 settembre 2005 (Codice del consumo) e dalla normativa di settore. Tali informazioni potranno essere fornite anche mediante l’apposizione su un apposito cartello esposto nei comparti del locale di vendita.

Secondo il Codice del consumo e/o la normativa di settore citati nell’Ordinanza, le informazioni minime da fornire ai consumatori sono le seguenti:

  • denominazione legale o merceologica del prodotto;
  • nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea;
  • paese di origine se situato fuori dell’Unione europea;
  • eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente;
  • materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
  • istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
  • data di fabbricazione o di scadenza e organismo/autorità che ha rilasciato la certificazione/autorizzazione.

Conservazione delle informazioni relative alle confezioni integre

Ciascuna farmacia deve provvedere alla conservazione delle informazioni circa la confezione integra (denominazione, nome del produttore e/o distributore, quantità, data di arrivo e, ove disponibile, numero di lotto) e dell’allestimento (numero confezioni e numero di DPI inserite in ciascuna di esse).

Fonte: Ministero della Salute

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