In riferimento all’articolo di questa mattina riportiamo di seguito la risposta del Funzionario Responsabile del Comune di Castelvetrano, Avv. Simone Marcello Caradonna:
In relazione all’odierno articolo di un contribuente inerente l’argomento segnato in oggetto mi corre l’obbligo segnalare la sentenza della Corte Costituzionale n. 181/ 2017 che nega in radice le argomentazione del cittadino.
Fermo restando che l’Ufficio Tributi è impegnato, compatibilmente con le risorse umane disponibili, nella definizione delle pratiche pendenti comprese le istanze di autotutela presentate dai contribuenti alternativamente al ricorso dinanzi l’Autorità Tributaria competente.
AUTORE. RedazioneAUTOTUTELA TRIBUTARIA La Corte Costituzionale, con la sentenza 13.7.2017, n. 181, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale avanzate nei confronti degli artt. 2-quater, co. 1, D.L. 564/1994, conv. con modif. dalla L. 656/1994, “nella parte in cui non prevede né l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento amministrativo espresso sull’istanza di autotutela proposta dal contribuente né l’impugnabilità – da parte di questi – del silenzio tacito su tale istanza”, e dell’art. 19, c. 1, D.Lgs. 546/1992,nella parte in cui non prevede l’impugnabilità, da parte del contribuente, del rifiuto tacito dell’Amministrazione finanziaria sull’istanza di autotutela proposta dal medesimo”, rispetto agli artt. 3, 23, 24, 53, 97 e 113 Cost.
La questione all’esame della Consulta
Con ordinanza del 1° luglio 2016, la Commissione Tributaria provinciale di Chieti ha sollevato questione di legittimità costituzionale sulle disposizioni innanzi citate. In particolare, la prima disposizione stabilisce che “con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell’Amministrazione finanziaria competenti per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati […]”. La seconda elenca gli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie.
Le questioni sono state sollevate nell’ambito di un processo instaurato da un contribuente contro il “silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di autotutela”, avente ad oggetto il riesame degli avvisi di accertamento – non impugnati in sede giudiziaria – con cui, in relazione agli anni 2008 e 2009, erano stati rettificati in aumento i redditi professionali da lui dichiarati.
Oggetto di contestazione, sono l’art. 2-quater, comma 1, D.L. n. 564 del 1994, “nella parte in cui non prevede né l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento amministrativo espresso sull’istanza di autotutela proposta dal contribuente né l’impugnabilità – da parte di questi – del silenzio tacito su tale istanza”, e l’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, “nella parte in cui non prevede l’impugnabilità, da parte del contribuente, del rifiuto tacito dell’Amministrazione finanziaria sull’istanza di autotutela proposta dal medesimo”. Assumeva, il remittente, che la violazione degli artt. 53, 23, 24 e 3 Cost. era ravvisabile in un non concepibile “interesse egoistico del fisco a conservare atti impositivi, ancorché divenuti definitivi, palesemente illegittimi al fine di trarne un profitto sostanzialmente ingiustificato e del tutto svincolato dalla capacità contributiva del contribuente”, nonché nell’”assoggettamento del contribuente, privo di mezzi di tutela, ad una ingiusta ed illegittima imposizione”. Veniva denunciata anche la violazione dell’art. 97 Cost. con l’affermazione che non era conforme ai principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, specie con riferimento ad atti divenuti definitivi per omessa impugnazione, “un quadro normativo che consenta all’Amministrazione Finanziaria di rimanere inerte sull’istanza sollecitatoria dell’esercizio dell’autotutela”. Il rimettente ha richiamato sul punto un orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale apparterrebbero alla giurisdizione tributaria le controversie “nelle quali si impugni il rifiuto espresso o tacito dell’amministrazione a procedere ad autotutela”, alla luce dell’art. 12,comma 2, della legge n. 448/2001. Il giudice a quo ha osservato che, nel caso di specie, gli avvisi di accertamento “sono scaturiti da presunzioni legali relative ex art. 32 del D.P.R. 600/1973 concernenti l’esito delle indagini finanziarie che hanno avuto ad oggetto esclusivamente i prelevamenti ed i versamenti dai conti bancari”, e che “il quantum presuntivamente accertato sulla scorta dei prelevamenti è palesemente illegittimo e contra ius, per effetto della sentenza n. 228/2014 della Corte costituzionale” con cui è stata dichiarata “l’illegittimità costituzionale [parziale] dell’art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”. Nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri che ha osservato che il giudice contesta in sostanza “proprio il fatto che l’Amministrazione abbia la facoltà, e non l’obbligo, di eliminare in tutto o in parte propri provvedimenti che siano palesemente illegittimi”, facoltà risultante dalle norme disciplinanti l’autotutela, cioè dall’art. 2-quater del D.L. n. 564 del 1994 e dagli articoli 2 e 3, D.M. 11 febbraio 1997, n. 37 (Regolamento recante norme relative all’esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell’Amministrazione finanziaria). Tale scelta legislativa deriverebbe dalla “necessità di contemperare diversi interessi”: quello “pubblico all’acquisizione delle entrate”, quello alla “stabilità dei rapporti giuridici” e quello “dei contribuenti a non dover corrispondere imposte in misura superiore alla loro capacità contributiva”. Se l’esercizio dell’autotutela costituisse un obbligo anche in relazione ad atti impositivi divenuti definitivi, “verrebbe ad essere compromesso il principio della certezza del diritto, che esige l’osservanza di termini di decadenza sia per l’esercizio del potere impositivo da parte degli uffici finanziari, sia per l’accesso alla tutela giurisdizionale da parte del contribuente”.
La decisione
La Corte Costituzionale procede innanzitutto ad esaminare l’istituto dell’autotutela tributaria e rileva che, nella disciplina legislativa e regolamentare dell’autotutela tributaria, è previsto, in particolare, che l’amministrazione finanziaria possa annullare d’ufficio i propri atti illegittimi o infondati anche in pendenza di giudizio e anche se si tratta di atti non impugnabili (art. 2-quater, comma 1, D.L. n. 564 del 1994) e che, in caso di “grave inerzia” dell’ufficio che ha adottato l’atto illegittimo, può intervenire “in via sostitutiva [la] Direzione regionale o compartimentale dalla quale l’ufficio stesso dipende” (art. 1, D.M. n. 37/1997). Sono previsti, inoltre, espressamente alcuni casi in cui l’amministrazione finanziaria possa procedere all’annullamento d’ufficio “senza necessità di istanza di parte” (art. 2) e dispone che nell’esercizio dell’autotutela “è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso” (art.3). L’autotutela tributaria, evidenzia il Giudice delle leggi, conosce dunque una disciplina articolata e specifica, distinta da quella dell’autotutela amministrativa generale. In ogni caso, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’autotutela tributaria – che non si discosta, in questo essenziale aspetto, dall’autotutela nel diritto amministrativo generale – costituisce un potere esercitabile d’ufficio da parte delle Agenzie fiscali, sulla base di valutazioni largamente discrezionali, e non uno strumento di protezione del contribuente. Il privato può, naturalmente, sollecitarne l’esercizio, segnalando l’illegittimità degli atti impositivi, ma la segnalazione non trasforma il procedimento officioso e discrezionale in un procedimento ad istanza di parte da concludere con un provvedimento espresso. Sul carattere non doveroso dell’autotutela tributaria, la ricostruzione della giurisprudenza della Cassazione fornita dal rimettente è dunque corretta: non esiste un dovere dell’amministrazione di pronunciarsi sull’istanza di autotutela e, mancando tale dovere, il silenzio su di essa non equivale ad inadempimento, né, d’altro canto, il silenzio stesso può essere considerato un diniego, in assenza di una norma specifica che così lo qualifichi giuridicamente (Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza 27 marzo 2007, n. 7388; Corte di cassazione, sez. trib., sentenza 9 ottobre 2000, n. 13412), con la conseguenza che il silenzio dell’amministrazione finanziaria sull’istanza di autotutela non è contestabile davanti ad alcun giudice. Tale situazione determina un “vuoto di tutela” costituzionalmente illegittimo? La Corte Costituzionale esprime parere negativo sul punto, in quanto considerare come doverosa la risposta dell’Amministrazione all’istanza di autotutela significherebbe creare una nuova situazione giuridicamente protetta del contribuente, per giunta azionabile sine die dall’interessato, il quale potrebbe riattivare in ogni momento il circuito giurisdizionale, superando il principio della definitività del provvedimento amministrativo e della correlata stabilità della regolazione del rapporto che ne costituisce oggetto. Per questi motivi, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2-quater, comma 1, D.L. n. 564/1994 e dell’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992.
Buonasera sono uno di quelli che hanno presentato una istanza di autotutela, quindi significa che ho solo perso tempo nel scriverla, portarla al protocollo e prima andare a chiedere spiegazioni all’ufficio competente dove peraltro non mi hanno saputo dare una risposta.
Non si capisce cosa vuole dire.
Sarà certamente,un mio limite.
Tutta questa burocrazia è micidiale per i cittadini e per lo stato stesso.
Ma che risposta è questa?
Il comune è un ente che deve erogare servizi e fra questi anche quello di istaurare un rapporto di trasparenza e semplicità con i cittadini. Qui il cittadino comune è costretto a rivolgersi ad un professionista per affrontare l’argomento.
Ma dove dobbiamo andare?? Altro che Europa e globalizzazione! Si sta andando verso il baratro anche per questa burocrazia.
Eppure qui il deficit del 3% non c’entra niente, anzi!!!
Non rimane che fare causa al Comune, citarlo in giudizio e chiedere anche la condanna al pagamento delle spese legali.
Ma poi cosa si vuole dimostrare con questo “burocratese”? che non scappa manco una virgola?
Si infatti. Siamo finiti alla ribalta delle cronache nazionali ed internazionali proprio perché al comune di Castelvetrano non scappa manco una virgola. Infatti a Castelvetrano non sappiamo cosa significa evasione dei tributi locali e nemmeno sappiamo cosa significa abusivismo edilizio.
“Mentre la casa prende fuoco io mi preoccupo di curare le aiuole”.
Nessuno si chiede del perché della continua emigrazione al nord o all’estero dei giovani e delle aziende? (caso Embraco, con licenziamenti di 500 dipendenti è nella cronaca di questi giorni)
Centra pure, fra le tante cose, anche questa burocrazia tanto zelante, quanto inconcludente.
Ma smettiamola!! E cercate di mettervi al servizio del cittadino senza complicargli la vita, come si usa fare nei paesi civili.
Ormai gli azzeccacarbugli sono out in un mondo globalizzato e tecnologico.
LA REPLICA!
Ma stiamo babbiannu.
Per chi come me ha lasciato Castelvetrano da un bel pezzo, niente rimpianti, anzi, meno male che sono andato via, via, via, via. Spero proprio di non dovere mai più tornare, manco in vacanza.
Così, in questo modo, grazie anche all’egregio Funzionario Responsabile del Comune di Castelvetrano, non si arriva da nessuna parte. Meglio scappare, forse anche meglio l’Africa.
L’ennesima dimostrazione dell’incapacità di comunicare della pubblica amministrazione.
Ma che razza di risposta è mai questa? Un copia incolla in perfetto burocraticase che dimostra ancora una volta la radicale incapacità dell’ente di rapportarsi ai cittadini.