I sindaci, alla fine, hanno fatto retromarcia. Anche quello di Castelvetrano (così come anche Santa Ninfa e Campobello di Mazara) ha revocato l’ordinanza con la quale disponeva la didattica a distanza da lunedì scorso. Un testo che Alfano ufficializzò alle 22 di domenica sera trascinandosi dietro non poche polemiche. Ora lui, come anche tanti altri colleghi della provincia, hanno dovuto alzare bandiera bianca e revocare quello che avevano disposto. Tutta colpa del decreto del Tar Palermo che ieri si è pronunciato sull’ordinanza del sindaco di Agrigento ritenendola illegittima ma aggiungendo – ed è questo il punto cruciale della questione – che l’ordinanza del Presidente della Regione (è la n. 1 del 7 gennaio) era anche questa illegittima.

Il perché lo spiegano i giudici del Tar, riprendendo proprio la disposizione di “zona arancione” da parte della Regione: «né l’ordinanza del Presidente della Regione e né la direttiva interassessoriale possono attribuire un potere amministrativo escluso dalla normativa nazionale in materia scolastiche in periodo di emergenza sanitaria da Covid-19» scrivono i giudici.

Il Tar evidenzia anche l’errore grossolano compiuto dalla Regione. E spiega il perché. Il Presidente Musumeci, con la sua ordinanza, estende la facoltà consentita ai sindaci di intervenire anche in zona arancione, facendo riferimento a un decreto legge dello scorso agosto, dimenticando, però, che, in sede di conversione in legge, la facoltà è stata ristretta solo alle “zone rosse”. Quindi, di fatto, lui – e a cascata i sindaci – in “zona arancione” non hanno nessuna facoltà di intervenire. Da qui la retromarcia dei primi cittadini che, loro malgrado, sono stati costretti a revocare le ordinanze di sospensione delle lezioni in aula e far tornare gli studenti delle proprie città in classe. Solo pochi comuni non avevano chiuso le scuole, come Alcamo e Calatafimi, anche in assenza di puntuali pareri dell’Asp Trapani.

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