È iniziato il count down per usufruire della possibilità di rottamazione cartelle Equitalia e pagare “scontate” le cartelle esattoriali. Per non avere brutte sorprese, l’avvocato Maurizio Villani ha stilato un Vademecum sui modi come procedere.

L’art. 6, del D.L. n.193 del 22 ottobre 2016, pubblicato nella G.U. n.249 del 24 ottobre 2016, consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015, osserva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”.

Rottamazione cartelle Equitalia – Il dettato normativo

Rottamazione cartelle EquitaliaRelativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’art. 30, c. 1, del D.P.R. n. 602/73, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, c. 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di 4 rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’art. 21, c. 1, del D.P.R. n. 602 del 1973:

a) Delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Il comma 2 dispone che, ai fini della definizione, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, nonchè la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

L’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonchè quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad 1/3 e la terza e la quarta ciascuna pari ad un 1/6 delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

Rottamazione cartelle Equitalia

Modalità di pagamento

Pagamento integrale

Pagamento rateale

Le prime 2 rate 1/3 delle somme dovute

Le ultime 2 rate 1/6 delle somme dovute

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato.

A seguito della presentazione della dichiarazione, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione per la rottamazione cartelle Equitalia, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato gia’ emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

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