Il pagamento delle somme dovute per la definizione puo’ essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;

b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a del presente comma;

c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

La normativa prevede che la facoltà di definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati e purchè, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dall’1 ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:

a) si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonchè, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;

b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive;

c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione.

La normativa esclude dalla definizione i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall’art.2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.

La normativa precisa che per le sanzioni relative alle violazioni al Codice della strada, le disposizioni agevolative si applicano limitatamente agli interessi.

Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Sintesi modalità di pagamento

Al fine di definire i carichi a ruolo, il contribuente dovrà presentare un’apposita dichiarazione, entro il 23 gennaio 2017, con la quale manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata.

Si deve provvedere al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi.

A sua volta, ricevuta l’istanza, l’agente della riscossione comunica gli importi dovuti.

A seguito del pagamento delle somme, l’agente della riscossione e’ automaticamente discaricato dell’importo residuo

Cosa non si paga

Se il contribuente aderisce a tale procedura non corrisponde le somme dovute a titolo di:

• sanzioni;

• interessi di mora, previsti dall’art. 30, c. 1 del DPR n. 602 del 1973), che sono gli oneri aggiuntivi che si applicano alle somme da pagare in caso di scadenza dei termini previsti (decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso, si applicano giornalmente sulle somme richieste a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento. A partire dai ruoli consegnati dal 13 luglio 2011, gli interessi di mora non sono più calcolati sulle sanzioni pecuniarie tributarie e sugli altri interessi);

• sanzioni e somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (di cui all’art.27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46).

fonte. Giovanni D’AGATA

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